Titolo secondo

Art. 9

Cancellazioni e correzioni

In vigore dal 20 ott 1995
1. Negli inventari è rigorosamente vietato cancellare. 2. Le correzioni necessarie si apportano in modo che si possa comunque leggere quello che prima era scritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-9

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