Titolo secondo
Art. 6
Cambi e depositi
In vigore dal 20 ott 1995
1. La biblioteca, considerate le proprie funzioni e la specificità delle raccolte, può, con autorizzazione ministeriale, cedere o ricevere, in cambio o in deposito, materiale documentario.
2. Nel verso del frontespizio di ogni documento che, per cambio, cessa di appartenere alla biblioteca, deve essere apposto un timbro particolare, per indicare che il documento è stato ceduto e per annullare il precedente che indicava la proprietà della biblioteca cedente.
3. Il timbro di cui al comma precedente deve essere apposto con le modalità di cui al successivo .
4. Il materiale documentario, dato o ricevuto in deposito andrà registrato nell'apposito registro (modello 1-ter a-b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-6