Art. 10 · Cataloghi
Titolo secondo

Art. 10

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Cataloghi

In vigore dal 20 ott 1995
1. Ogni biblioteca deve possedere: a) un catalogo generale alfabetico per autori dei documenti a stampa o realizzati con altri procedimenti, ordinato in serie unica; b) un catalogo alfabetico, per autori o per titoli, dei manoscritti. Tale mezzo di ricerca può essere sostituito dall'inventario di cui all', comma primo, lettera a), quando sia redatto in forma descrittiva e sia corredato degli indici necessari. Di questi quello alfabetico deve essere ordinato in serie unica; c) un catalogo generale alfabetico per i periodici; d) un catalogo alfabetico per soggetti dei documenti moderni; e) un catalogo sistematico per i documenti moderni; f) cataloghi alfabetici per le carte geografiche, le incisioni, i documenti musicali, o altro materiale che non è incluso nel catalogo generale. 2. Le biblioteche possono, altresì, avere cataloghi speciali per gli incunaboli e per altre categorie o raccolte di materiale documentario ed iconografico dando la precedenza alle collezioni più numerose o più significative e tenendo, comunque, conto di eventuali particolari esigenze dell'utenza. 3. Le descrizioni per classi o gruppi possono figurare nei cataloghi alfabetici. 4. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, le funzioni dei cataloghi previsti dal presente articolo sono assicurate dall'elaboratore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-10