Titolo ottavo
Art. 47
47 / 65Autorizzazione per motivi di studio
In vigore dal 20 ott 1995
1. L'autorizzazione alla riproduzione per motivi di studio ancorchè integrale, viene concessa dal direttore della biblioteca a richiedenti italiani e stranieri i quali all'atto della richiesta (modello 23), sono tenuti a dichiarare sia il numero delle copie che si intendono ottenere, sia che il materiale riprodotto non verrà usato per scopo di lucro o per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa.
2. Nessun corrispettivo o canone, salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute dall'amministrazione per consentire la riproduzione, è dovuto qualora la richiesta abbia ad oggetto una autorizzazione a scopo di studio e sia eseguita con modalità o con mezzi non idonei alla diffusione della riproduzione stessa al pubblico.
3. Ogni eventuale atto di trasferimento o utilizzazione incontrato con l'impegno assunto comporta l'obbligo di corrispondere all'amministrazione dei beni culturali, nei modi e nelle forme di cui all' del presente regolamento, i diritti stabiliti dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e relativi regolamenti di attuazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-47