Art. 6

Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione

In vigore dal 20 mag 1995
Perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione 1. Gli uffici finanziari, tramite la società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, inviano per posta ordinaria direttamente ai contribuenti gli avvisi contenenti la "proposta di accertamento con adesione". 2. Il contribuente, qualora intenda accettare la proposta, effettua direttamente il pagamento degli importi ivi indicati con le modalità e nei termini di cui all', senza intervento dell'ufficio. La definizione dell'accertamento con adesione per ciascuna annualità si perfeziona con l'avvenuto pagamento delle somme indicate nell'avviso. 3. Copia dell'avviso, sottoscritta e corredata degli attestati di versamento, va spedita all'ufficio ivi indicato, a mezzo raccomandata, o direttamente depositata presso il medesimo ufficio, entro quindici giorni successivi al pagamento. Il contribuente conserva l'originale dell'avviso e un esemplare dell'attestato di versamento anche ai fini indicati nel comma 2 dell'. 4. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da aver determinato l'amministrazione finanziaria a non effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata. 5. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente, per le annualità fino al 1992, entro il 31 agosto 1995 e, per l'annualità 1993, entro il 15 ottobre 1995, lo stesso può chiedere all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio IVA nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, semprechè non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-04-13;177#art-6

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