Art. 8
Effetti dell'adesione
In vigore dal 19 ott 1995
1. L'accertamento con adesione non è revocabile nè soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e 38 del decreto del Presidente della Repubbtica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.
3. L'accertamento con adesione del contribuente dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-04-13;177#art-8