Art. 4
Predisposizione di dati informativi
In vigore dal 20 mag 1995
1. La società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, comunica agli uffici finanziari preposti all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto i nominativi dei soggetti, individuati ai sensi dell'.
2. Gli uffici controllano la posizione dei contribuenti ed escludono i soggetti che non posseggono i requisiti richiesti, segnalando al sistema informativo del Ministero delle finanze, entro il termine di un mese dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1, i relativi nominativi.
3. La società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, dopo aver comunque acquisito l'assenso degli uffici all'ulteriore corso delle comunicazioni, effettua una nuova verifica della ricorrenza delle condizioni ostative all'accertamento con adesione escludendo i contribuenti non in possesso dei necessari requisiti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-04-13;177#art-4