Art. 9

Entrata in vigore

In vigore dal 20 mag 1995
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 aprile 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri FANTOZZI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1995 Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 28
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-04-13;177#art-9

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