Art. 9
Entrata in vigore
In vigore dal 20 mag 1995
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 aprile 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FANTOZZI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1995
Atti di Governo, registro n. 95, foglio n. 28
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-04-13;177#art-9