Art. 7

Modalità di pagamento

In vigore dal 20 mag 1995
1. Per le annualità sino al 1992 il pagamento delle somme indicate nella proposta può essere effettuato in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 15 settembre 1995 e la seconda entro il 15 dicembre 1995. Per le annualità relative all'anno 1993 il pagamento deve essere effettuato entro il 15 dicembre 1995. 2. I pagamenti devono essere eseguiti con le seguenti modalità: a) mediante delega ad un'azienda di credito autorizzata; b) tramite il concessionario della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento per l'attuazione del comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-04-13;177#art-7

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