Art. 2
Criteri generali da porre a base delle elaborazioni dell'anagrafe tributaria
In vigore dal 20 mag 1995
Criteri generali da porre a base
delle elaborazioni dell'anagrafe tributaria
1. La società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base degli elementi risultanti dalle dichiarazioni acquisite provvede a formare gruppi omogenei di contribuenti, per ciascuna annualità, con i seguenti criteri:
a) classificazione dei contribuenti per tipo di modello di dichiarazione dei redditi e per settore economico di appartenenza;
b) ordinamento dei contribuenti in ordine crescente di ricavi e suddivisione in ulteriori venti classi di ricavi;
c) ordinamento dei contribuenti all'interno di ognuna delle classi suddette di ricavo in ordine crescente di redditività, calcolata rapportando il reddito al ricavo;
d) nell'ambito di ogni classe di cui alla lettera b) suddivisione dei contribuenti in ulteriori dieci gruppi di redditività.
2. La società di cui al comma 1, per individuare il maggior ricavo relativo a ciascun gruppo omogeneo, provvede a:
a) determinare il reddito medio di ciascun gruppo omogeneo come media aritmetica dei redditi del gruppo;
b) determinare, nell'ambito di ogni classe di ricavo, la differenza tra il reddito medio del gruppo di redditività successivo e quello del gruppo in esame;
c) determinare la base per il calcolo del maggior ricavo confrontando la differenza di ogni gruppo di redditività con la differenza media della classe di ricavo di appartenenza, attribuendo la maggiore tra le due differenze ai primi quattro gruppi di redditività e la differenza media agli altri.
3. La società di cui al comma 1, sulla base di quanto disposto nei commi 1 e 2, individua le posizioni soggettive a cui attribuire il maggior ricavo e provvede a:
a) determinare l'importo da assegnare ad ogni contribuente applicando un coefficiente in modo da rendere il maggior ricavo inversamente proporzionale alla redditività dichiarata;
b) incrementare il ricavo dichiarato di ciascun contribuente dell'importo così determinato, tenuto conto che l'incremento non può essere inferiore ad un valore minimo dipendente dal ricavo dichiarato. L'incremento del ricavo non può essere inferiore a L. 500.000 per le persone fisiche e a L. 1.250.000 per le società, le associazioni tra professionisti e gli enti commerciali.
4. I criteri di determinazione del maggiore ricavo di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti che, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche della attività esercitata, non sono classificabili per gruppi omogenei.
5. I criteri indicati nel presente articolo escludono, ad ogni effetto di legge, ai fini dell'accertamento con adesione, l'applicabilità dell', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni; l'applicabilità dei coefficienti presuntivi, di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni; nonché la liquidazione e la riscossione delle maggiori imposte di cui al comma 1 dell'art. 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
6. Con decreto del Ministro delle finanze sono approvate le relative metodologie di calcolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-04-13;177#art-2