Art. 1

Ambito di applicabilità dell'accertamento con adesione per anni pregressi

In vigore dal 20 mag 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, che demanda ad apposito regolamento la disciplina necessaria per l'applicazione del medesimo articolo, concernente l'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, nonché per la definizione delle modalità di pagamento; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 marzo 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E M A N A il seguente regolamento: . Ambito di applicabilità dell'accertamento con adesione per anni pregressi 1. Le disposizioni dell', comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano ai soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché ai soggetti di cui all' del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e riguardano le annualità relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto le cui dichiarazioni sono state presentate entro il 30 settembre 1994. 2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo del contribuente, l'accertamento con adesione di cui all' del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e al presente regolamento definisce l'ammontare dell'imponibile esclusivamente con riferimento ai redditi d'impresa, di lavoro autonomo e ai redditi imputati, ai sensi dell' del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai soggetti ivi indicati. 3. L'accertamento con adesione è escluso, oltre che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche in caso di dichiarazione nulla o non sottoscritta, salvo l'effetto della regolarizzazione ai sensi dell', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imposte sui redditi e dell'art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'imposta sul valore aggiunto, come integrati, rispettivamente, dal comma 9-quater e dal comma 9-ter dell' del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473. 4. Se è stato notificato avviso di accertamento, l'accertamento con adesione è escluso per tutti i tributi relativi all'annualità interessata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-04-13;177#art-1

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