Art. 6

In vigore dal 13 ago 1994
1. L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento della copia del ricorso di cui all', provvede all'inoltro delle proprie deduzioni al direttore regionale delle entrate o al direttore delle entrate. 2. La decisione del ricorso è notificata al ricorrente entro trenta giorni dalla relativa adozione e comunicata all'uffico del registro, e al concessionario della riscossione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-06-15;499#art-6

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