Art. 1
In vigore dal 13 ago 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dal comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
202, e dal comma 6 dell' del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sia emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute, concernenti la trasformazione delle pene pecuniarie in soprattasse e l'attribuzione, agli uffici del registro, di poteri di accertamento delle violazioni e di irrogazione di soprattasse;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Le violazioni alle norme relative ai tributi non elencati nell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e per i quali non è ammesso ricorso alle commissioni tributarie, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali, sono contestate, ove possibile, immediatamente all'interessato, mediante redazione di processo verbale di constatazione contenente anche le dichiarazioni dell'interessato.
2. L'organo che ha constatato la violazione trasmette l'originale del processo verbale all'ufficio del registro competente per territorio ai fini dell'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse.
3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse sono effettuati dall'ufficio competente per l'imposta di bollo qualora nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale l'ufficio del registro sia a rami divisi.
4. L'ufficio del registro annota il processo verbale di constatazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo, nel registro partitario mod. 7 in dotazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-06-15;499#art-1