Art. 2
In vigore dal 14 set 1994
1. L'ufficio del registro redige l'atto di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle soprattasse e lo notifica, unitamente al processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'atto di accertamento di cui al comma 1, annotato in partenza nel registro partitario mod. 7, contiene le modalità per la definizione della controversia e l'avvertenza che, in mancanza, si procederà alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. L'ufficio del registro è autorizzato ad anticipare le spese relative alla notificazione, mediante iscrizione delle stesse sullo speciale campione mod. 40, secondo le modalità ed i termini previsti dal decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1888, recante istruzioni di contabilità per l'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari e i relativi modelli.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-06-15;499#art-2