Art. 3
In vigore dal 13 ago 1994
1. I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi della sorpattassa da effettuarsi presso l'ufficio del registro emittente, nel termine di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, in contanti o con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.
2. All'atto della definizione della controversia l'ufficio del registro rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-06-15;499#art-3