Art. 7

In vigore dal 13 ago 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 giugno 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri TREMONTI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1994 Atti di Governo, registro n. 93, foglio 10
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