Art. 7
In vigore dal 13 ago 1994
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio 10
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-06-15;499#art-7