Art. 4

In vigore dal 13 ago 1994
1. In mancanza della definizione della controversia, l'ufficio del registro, previa iscrizione del relativo carico nei campioni e registri partitari in uso, provvede a formare il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1990, come modificato dai decreti del Ministro delle finanze 11 maggio 1990 e 10 gennaio 1991, pubblicati, rispettivamente,nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1990 e n. 17 del 21 gennaio 1991, concernente istruzioni per la redazione, la trsmissione e la compilazione meccanografica dei ruoli e adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione per la riscossione coattiva di tasse, imposte indirette, tributi locali ed altre entrate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-06-15;499#art-4

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