Art. 5
In vigore dal 13 ago 1994
1. Il ricorso avverso l'iscrizione a ruolo, da prodursi in bollo, va inviato al direttore regionale delle entrate o al direttore delle entrate territorialmente competente, a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
2. Copia del ricorso, in carta semplice, va inviata, a pena di decadenza, all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione competenti, con le medesime modalità e nello stesso termine previsto per la presentazione del ricorso, dall'art. 16, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-06-15;499#art-5