Capo VII
Art. 28
Regolamenti interni
In vigore dal 29 lug 1994
1. Con provvedimenti del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico e il comitato amministrativo per le materie di competenza, sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più regolamenti interni concernenti:
a) le modalità per la erogazione delle borse di studio;
b) la regolamentazione dell'esercizio delle mansioni superiori, conformemente a quanto disposto dall'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
c) l'articolazione dei dipartimenti in unità funzionali e la declaratoria delle loro attività.
2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui sopra permane in vigore l'attuale regolamento dei servizi di cui al decreto del Ministro della sanità 24 giugno 1991, n. 322.
3. Alla rideterminazione della pianta organica dell'Istituto si provvede entro i limiti di un contingente da determinare d'intesa con il Ministero del tesoro, sulla base del decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1991, registrato dalla Corte dei conti il 28 febbraio 1992, registro n. 4, foglio n. 53, adottato in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, con appositi regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 72, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-28