Capo VII
Art. 32
Disposizioni normative dell'I.S.P.E.S.L.
In vigore dal 29 lug 1994
1. A norma di quanto previsto dall', comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, i compiti dell'I.S.P.E.S.L. sono stabiliti dagli del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619; dall', commi 1, 2 e 3, dall', comma 3, e dall', comma 1, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597; dal decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175; dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; dal decreto legislativo 30 dicembre 1982, n. 502; dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GARAVAGLIA, Ministro della sanità BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio 31, con esclusione dell', ai sensi della delibera adottata, il 14 giugno 1994, dalla sezione controllo Stato - I collegio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-32