Capo VII

Art. 29

Criteri per la valutazione dei costi e per la verifica dei rendimenti dei servizi

In vigore dal 29 lug 1994
Criteri per la valutazione dei costi e per la verifica dei rendimenti dei servizi 1. Al fine di consentire la valutazione dei costi di gestione delle attività tecnico-scientifiche l'Istituto si dota di sistemi di rilevazione analitica che consentano di determinare, per ogni servizio e attività istituzionale, il costo per prestazione e, per le attività di ricerca, il costo per progetto, comprensivo di ogni fattore calcolato al lordo. 2. A tale scopo e per il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato sono individuati criteri di attribuzione dei costi direttamente o indirettamente pertinenti all'operatività specifica dei progetti e delle spese generali e delle quote di ammortamento aventi diretta attinenza con le finalità pubblicistiche perseguite dall'Istituto. 3. Detti criteri generali sono adottati, con atto del comitato amministrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-29

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