Capo VII

Art. 24

Organi collegiali

In vigore dal 29 lug 1994
1. Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente regolamento restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite gli organi previsti dal previgente ordinamento. 2. La nomina dei componenti dei suddetti organi collegiali interviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-24

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