Capo VI

Art. 22

Servizi e spese in economia

In vigore dal 29 lug 1994
1. Possono essere eseguiti servizi e disposte spese in economia inerenti alle funzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di centocinquanta milioni. 2. Il direttore dell'Istituto, i dirigenti e i funzionari delegati possono disporre spese entro il limite massimo rispettivamente di centocinquanta, cinquanta e dieci milioni. 3. I servizi e le spese da eseguire in economia concernono: a) acquisto, manutenzione, noleggio e riparazione di beni, mobili, macchine per ufficio, impianti, macchinari, apparecchiature, attrezzature, accessori e parti di ricambio per i vari dipartimenti, servizi e divisioni; b) custodia, conservazione, trasporto di quanto specificato al punto a); c) manutenzione, riparazione, adattamento degli immobili di cui l'Istituto si serve per lo svolgimento delle proprie attività; d) acquisizione, produzione e diffusione di quanto attinente alla formazione, all'informazione e alla comunicazione relativamente ai compiti istituzionali; e) organizzazione e partecipazione a convegni, corsi, mostre, fiere ed altre manifestazioni culturali e scientifiche relativamente ai compiti istituzionali; f) spese telefoniche, postali, di illuminazione, di riscaldamento. 4. Le spese aventi carattere ordinatorio, fisso e continuativo sono deliberate sulla base di preventivi di fabbisogno annuale o semestrale. 5. Per la fornitura di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali di laboratorio, macchine e arredi per ufficio e tutto ciò che può occorrere per la ricerca scientifica ed il funzionamento dei dipartimenti, servizi e divisioni tecnici ed amministrativi è sentita, sulla indispensabilità della spesa e la congruità del prezzo, una commissione nominata dal direttore dell'Istituto all'inizio di ogni biennio e composta da tre membri di cui due dirigenti di ricerca e un dirigente amministrativo. Svolge funzioni di presidente il dirigente più anziano. 6. Le provviste in economia di presumibile importo superiore a lire sette milioni e duecentomila sono giustificate mediante adeguata relazione redatta dal dipartimento, servizio o divisione richiedente. 7. Le provviste di cui al comma 6 sono fatte previa richiesta di preventivi ad almeno tre ditte che offrano sufficienti garanzie di solvibilità e di idoneità tecnica, salvo che la specialità della provvista renda necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta. 8. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo, e comunque solo in caso di urgente necessità: a) le provviste di lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso; b) le provviste di lavori suppletivi, di completamento o di accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Istituto non può valersi della facoltà di imporne l'esecuzione; c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte; d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni. 9. I preventivi contengono le condizioni di esecuzione dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'assunzione dell'obbligo di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti. L'ordinazione dei servizi è effettuata mediante lettera o altro atto del committente. 10. L'ordine impegna il fornitore il quale non può in nessun caso e per nessuna ragione variare i termini di consegna, nè i prezzi stabiliti, nè la qualità e quantità della merce. 11. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento si applicano le penali stabilite nella lettera o atto di fornitura accettata per iscritto da parte dell'assuntore. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte della provvista e del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo. 12. I lavori, le provviste e i servizi di cui al precedente articolo sono soggetti a collaudo finale. Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati designati dal competente dirigente, ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza. Se la spesa non supera lire 10.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato designato dal dirigente competente. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. È ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-22

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