Capo VI
Art. 20
C o n t r a t t i
In vigore dal 29 lug 1994
1. L'Istituto, per il raggiungimento delle finalità di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, provvede in piena autonomia direttamente all'acquisto dei beni, dei servizi e di tutto ciò che occorre per le attività gestionali e per il funzionamento dei dipartimenti centrali, dei dipartimenti periferici e dei servizi amministrativi.
2. L'attività contrattuale dell'Istituto è soggetta al parere del Consiglio di Stato che si esprime sui progetti di contratto di importo superiore a seicento milioni. Per i progetti di contratto da cui derivano entrate il limite di cui al comma precedente è ridotto alla metà. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinquanta milioni, nonché sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensione di lavori o prolungamento di termini ovvero vi corrisponda una penalità eccedente lire venti milioni.
3. Fermo restando quanto precede, l'Istituto provvede altresì direttamente alla vendita dei beni non più utilizzabili o dichiarati obsoleti da apposita commissione nominata dal direttore.
4. L'acquisto di beni e servizi è disposto dai dirigenti secondo le attribuzioni e i limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia e nel rispetto delle direttive CE e dei regolamenti amministrativi in materia.
5. In particolare il direttore dell'Istituto esercita, ai sensi degli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
6. I dirigenti esercitano autonomi poteri di spesa, per quanto di competenza, entro i limiti di valore delle spese che possono impegnare definiti dal direttore dell'Istituto, nonché i poteri di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal direttore dell'Istituto e dai dirigenti generali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-20