Capo IV

Art. 16

Gestione finanziaria

In vigore dal 29 lug 1994
1. La gestione finanziaria dell'Istituto è unica e si attua attraverso il decentramento delle funzioni amministrative nei limiti e con le modalità stabilite dal direttore dell'Istituto. 2. Le funzioni amministrative relative alla contabilità generale dell'Istituto e alla emissione dei mandati di pagamento sono svolte dall'unità centrale preposta ai servizi amministrativi cui spetta anche il coordinamento tra le amministrazioni delle unità operative e l'amministrazione centrale. 3. Il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e sugli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto è esercitato dall'ufficio centrale di ragioneria ai sensi delle disposizioni recate dall' della legge 20 giugno 1952, n. 724 e dall', comma 2, della legge 30 luglio 1980, n. 619.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-16

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