Capo III
Art. 11
Comitati tecnici
In vigore dal 29 lug 1994
1. Al fine della partecipazione delle parti sociali, degli operatori del Servizio sanitario nazionale e degli organismi pubblici di carattere scientifico al periodico aggiornamento delle proposte di normativa, delle metodiche e delle specifiche tecniche di cui all', secondo comma, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, con delibera del comitato ammistrativo, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico, sono istituiti comitati tecnici per determinate materie.
2. I comitati tecnici per la predisposizione di proposte di specifiche tecniche per l'omologazione e la certificazione sono istituiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le procedure di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-11