Capo III

Art. 12

Borse di studio

In vigore dal 29 lug 1994
1. L'I.S.P.E.S.L. è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche sprovvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa annua di lire 500 milioni. 2. Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali. 3. Le borse di studio sono conferite mediante pubblico concorso ed hanno durata annuale; le stesse potranno essere rinnovate per non più di un biennio. 4. Le borse di studio sono assegnate con provvedimento del direttore dell'Istituto. 5. I requisiti, le modalità di fruizione e la composizione della commissione esaminatrice saranno disciplinati con il regolamento di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-12

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