Capo III

Art. 7

Dipartimenti centrali

In vigore dal 29 lug 1994
1. I dipartimenti centrali sono: a) igiene del lavoro; b) medicina del lavoro; c) tecnologie di sicurezza; d) insediamenti produttivi ed interazione con l'ambiente; e) omologazione e certificazione; f) documentazione, informazione e formazione. 2. I direttori dei dipartimenti centrali sono responsabili dell'attività svolta dal dipartimento di fronte al direttore dell'Istituto. I dipartimenti centrali sono articolati in unità funzionali dirette da coordinatori che sono responsabili dell'attività svolta di fronte al direttore del dipartimento. 3. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentito il comitato tecnico-scientifico. 4. Gli incarichi di coordinamento delle unità funzionali dei dipartimenti centrali sono conferiti, per un triennio, dal direttore dell'Istituto, sentiti i direttori dei dipartimenti. 5. Gli incarichi di direzione del dipartimento e di coordinamento di unità funzionale possono essere rinnovati per lo stesso periodo. 6. I direttori dei dipartimenti centrali sono nominati, con la procedura di cui al comma 3, di norma, tra il personale appartenente al I livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificità professionale richiesta. Con provvedimento motivato può essere scelto tra personale avente qualifica inferiore a quello corrispondente al I livello professionale. 7. I coordinatori delle unità funzionali dei dipartimenti centrali sono nominati con la procedura di cui al comma 4, di norma, tra il personale appartenente al II livello professionale di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, in relazione alla specificità professionale richiesta. 8. Nell'ambito di ciascun dipartimento centrale opera una unità funzionale amministrativo-contabile cui competono attività amministrative di supporto ai compiti di Istituto relative a: amministrazione del personale, protocollo e archivio, contabilità e contratti. L'unità funzionale in questione è retta da un funzionario del ruolo amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla IV. 9. I direttori dei dipartimenti centrali sono responsabili dell'unicità di indirizzo delle attività dipartimentali per la realizzazione degli obiettivi dell'Istituto; programmano e coordinano l'attività delle singole unità funzionali tecnico-scientifiche e sovraintendono alla unità funzionale amministrativo-contabile, anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale. Ai direttori dei dipartimenti centrali è consentito avvalersi di una segreteria formata da personale non dirigenziale, che opera alle dirette dipendenze dei suddetti direttori. La consistenza di tale organico è disposta dal direttore dell'Istituto su proposta del direttore del dipartimento. 10. L'assegnazione del personale ai singoli dipartimenti è disposta dal direttore dell'Istituto. L'assegnazione del personale alle singole unità funzionali è disposta dal direttore del dipartimento. 11. I dipartimenti centrali coordinano i dipartimenti periferici in relazione alle attività di questi ultimi che afferiscono alle materie di competenza dei dipartimenti centrali stessi e svolgono in maniera integrata assistenza alle imprese, certificazione e consulenza nelle materie di cui all', comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268. 12. I dipartimenti centrali e periferici possono altresì svolgere attività didattica, in relazione a collaborazioni con le università, enti di ricerca ed organismi pubblici e privati. I dipartimenti centrali, per quanto attiene al settore della formazione, informazione e documentazione, collaborano con il dipartimento documentazione e informazione dell'Istituto. 13. Il dipartimento igiene del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti i rischi di varia natura negli ambienti di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il dipartimento inoltre effettua esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori. 14. Il dipartimento medicina del lavoro svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio e standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione nelle materie riguardanti la salute ed il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il dipartimento effettua inoltre esami e formula proposte sulle questioni generali relative alla tutela della salute ed alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori. 15. Il dipartimento tecnologie di sicurezza svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione del rischio in materia di sicurezza e qualità dei materiali, prodotti, macchine, strutture, impianti, in relazione all'evoluzione tecnologica; effettua esame e formula proposte relative alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in ambito nazionale e comunitario, rilascia certificazione di qualità dei prodotti, certificazione dei sistemi di sicurezza nei presidi sanitari ed ospedalieri. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori. 16. Il dipartimento insediamenti produttivi e interazione con l'ambiente svolge compiti di studio, ricerca, sperimentazione, consulenza, assistenza alle imprese, certificazione, proposta normativa, controlli di laboratorio, standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione, analisi dei sistemi ai fini della sicurezza e della compatibilità ambientale legati ad interazioni tra gli insediamenti produttivi e l'ambiente esterno, ivi compresi l'analisi del progetto e l'esercizio di impianti a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175, o comunque connessi a forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico. Il dipartimento è articolato in unità funzionali e laboratori. 17. Il dipartimento omologazione e certificazione svolge compiti di coordinamento delle attività di omologazione di prodotti ed impianti previsti dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, con funzioni sia di indirizzo e di organizzazione, sia di valutazione dei dati di ritorno e di rilevazione sperimentale, nonché per una uniforme ed univoca applicazione delle norme vigenti in materia omologativa. Svolge inoltre compiti di omologazione di prodotti ed impianti non direttamente esercitabili dai dipartimenti periferici, di certificazione ai fini della sicurezza dei prodotti, di consulenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attività di vigilanza sui prodotti ai fini della sicurezza e sulle procedure di certificazione. Effettua inoltre elaborazioni statistiche relative a tutte le attività di certificazione ed omologazione. Il dipartimento è articolato in unità funzionali. 18. Il dipartimento documentazione, informazione e formazione costituisce, con il supporto degli altri dipartimenti dell'Istituto, il centro nazionale di informazione e documentazione attinente la salute, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di vita e di lavoro. Il dipartimento documentazione, informazione e formazione svolge compiti di acquisizione, esame, elaborazione, classificazione e divulgazione dei dati attinenti ai compiti dell'Istituto. Il dipartimento svolge inoltre attività didattica, formativa, di perfezionamento ed aggiornamento professionale del Servizio sanitario nazionale. Il dipartimento è articolato in unità funzionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-7

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