Capo III
Art. 10
Consiglio interdipartimentale
In vigore dal 29 lug 1994
1. Il consiglio interdipartimentale è composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, dai direttori dei dipartimenti centrali e dai dirigenti amministrativi preposti alle direzioni centrali.
2. Il consiglio interdipartimentale:
a) designa i direttori del dipartimento nella giunta di coordinamento con l'Istituto superiore di sanità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
b) formula proposte sul programma di attività dell'Istituto, sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifici, sui corsi di formazione del personale e la loro programmazione;
c) esprime parere sul coordinamento dell'attività dei dipartimenti;
d) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalla legge e dai regolamenti e in tutti i casi in cui il presidente lo richieda;
e) verifica lo stato di avanzamento dei programmi di lavoro dell'Istituto;
f) predispone per il direttore dell'Istituto la proposta di consuntivo delle attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate dai direttori di dipartimento.
3. Il consiglio interdipartimentale si riunisce in via ordinaria una volta ogni quadrimestre su convocazione del presidente o, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei componenti.
4. L'ordine del giorno ed il verbale delle sedute del consiglio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-10