Capo II

Art. 5

Direttore dell'Istituto

In vigore dal 29 lug 1994
1. L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito, ai sensi e con le modalità di cui all', comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad una personalità scientifica, anche esterna all'Istituto, con esperienza nei settori di competenza dell'Istituto stesso. 2. L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato per una sola volta con l'osservanza della stessa procedura. 3. Il trattamento economico del direttore dell'Istituto è determinato con decreto del Ministro della sanità in conformità a quanto previsto dall', comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 4. Il direttore dell'Istituto: a) coordina e attua i programmi e le direttive impartite dal Ministro della sanità in applicazione dell' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; b) sovraintende al funzionamento e alle attività dell'Istituto; c) delibera la ripartizione dei fondi fra i dipartimenti ed i servizi in funzione dei compiti agli stessi attribuiti; d) conferisce gli incarichi di direttore dei dipartimenti, dei servizi, dei laboratori e di ogni altra struttura interna; e) predispone il piano di attività annuale e triennale ed ogni altra proposta su materie oggetto di provvedimento del comitato amministrativo; f) cura la esecuzione dei provvedimenti adottati dal comitato amministrativo; g) esercita i poteri di spesa ed ogni altra funzione attribuitagli da leggi o da regolamenti; h) rassegna, entro il primo semestre dell'anno successivo, una relazione all'autorità vigilante sulla attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente; i) esercita ogni altro potere di gestione non espressamente attribuito ad altri organi dell'Istituto. 5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di direttore dell'Istituto sono esercitate dal direttore di dipartimento centrale dallo stesso delegato o, in assenza di delega, dal più anziano in servizio nella funzione di direttore di dipartimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-5

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