Capo II
Art. 4
Comitato tecnico-scientifico
In vigore dal 29 lug 1994
1. Il comitato tecnico-scientifico è nominato con decreto del Ministro della sanità, dura in carica tre anni ed è presieduto dal direttore dell'Istituto.
2. Esso è composto da sei esperti scelti dal Ministro della sanità, sei esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa, un esperto designato dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, un esperto designato dai direttori dei dipartimenti centrali dell'Istituto e da un esperto designato da ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Ministero dell'interno e Ministero dell'ambiente.
3. Le funzioni di segretario sono assolte da un dirigente amministrativo dell'Istituto.
4. Il presidente del comitato può invitare alle riunioni esperti interni dell'Istituto, o esterni, particolarmente competenti nelle materie oggetto di esame.
5. Il compenso per i componenti del comitato è fissato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Il comitato esercita attività di consulenza scientifica per l'Istituto in ordine ai piani e programmi di attività e formula i pareri previsti dal comma 7 dell', ivi compreso il parere sulla individuazione delle materie di studio e ricerche per le quali sono bandite le borse di studio.
7. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le sedute del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alle sedute. Il comitato, su proposta del presidente, può articolare i propri lavori anche per commissioni.
8. La convocazione del comitato può essere richiesta da almeno la metà dei componenti, indicando l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-4