Capo VI
Art. 23
Forma dei contratti
In vigore dal 29 lug 1994
1. I contratti sono stipulati in conformità alle disposizioni di legge secondo le procedure previste dal presente regolamento. Gli ordinativi di fornitura sono emessi secondo gli usi del commercio.
2. Le forme di scelta del contraente sono quelle previste dalle direttive CE in materia ritualmente recepite dallo Stato italiano.
3. Ogni atto, contratto o ordinativo costituente obbligazione per l'Istituto è disposto dal direttore dell'Istituto e da dirigenti secondo le attribuzioni e nei limiti delle disposizioni vigenti in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-23