Capo VII

Art. 30

Servizi per il personale

In vigore dal 29 lug 1994
1. Ai sensi e con le modalità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, sono istituiti presso l'Istituto un servizio di trasporto per il personale tra la direzione ed i laboratori dei centri di Monteporzio Catone e di via Casilina, una mensa di servizio per i dipendenti, nonché un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre anni e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo. 2. L'onere per l'allestimento ed il funzionamento dei servizi sociali citati, ovvero quanto in alternativa previsto, è deliberato ogni anno dal comitato amministrativo dell'Istituto in relazione alle disponibilità di bilancio. 3. La gestione del servizio di trasporto e della mensa è affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante contratti di durata biennale. Il comitato amministrativo delibera annualmente in ordine al regolamento di accesso alla stessa, all'ammontare dei contributi a carico del personale, alla istituzione di una commissione mensa aventi il compito di vigilare e garantire un adeguato livello qualitativo del servizio. 4. In attesa che venga affidato il contratto per la gestione della mensa si ricorre al buono pasto.
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