Capo VII

Art. 31

Commissione di verifica della programmazione scientifica

In vigore dal 29 lug 1994
1. Il Ministro della sanità nomina una commissione per la verifica dell'attuazione della programmazione scientifica dell'Istituto. 2. La commissione, che ha carattere consultivo e durata triennale non rinnovabile, esprime valutazioni, indicazioni e proposte. È composta: dal Ministro che la presiede o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato delegato; da tre membri scelti dal Ministro; da tre membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le designazioni riguardano personalità scientifiche in grado di apprezzare l'attività svolta a questo proposito dall'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441#art-31

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