Art. 7

Termini previsti dal presente regolamento

In vigore dal 5 dic 1994
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di fissare, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli previsti dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;341#art-7

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