Art. 6

Stipula della convenzione per la realizzazione dei piani e progetti

In vigore dal 5 dic 1994
Stipula della convenzione per la realizzazione dei piani e progetti 1. Entro novanta giorni dall'approvazione dei piani e dei progetti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta il decreto di approvazione della convenzione con cui si affida ai soggetti beneficiari dei finanziamenti la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell' del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;341#art-6

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