Art. 6
Stipula della convenzione per la realizzazione dei piani e progetti
In vigore dal 5 dic 1994
Stipula della convenzione per la realizzazione
dei piani e progetti
1. Entro novanta giorni dall'approvazione dei piani e dei progetti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta il decreto di approvazione della convenzione con cui si affida ai soggetti beneficiari dei finanziamenti la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell' del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;341#art-6