Art. 9
Entrata in vigore del presente regolamento e norma transitoria
In vigore dal 5 dic 1994
Entrata in vigore del presente regolamento
e norma transitoria
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per i procedimenti già iniziati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve le modalità e i termini previgenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 5
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;341#art-9