Art. 4

Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale.

In vigore dal 5 dic 1994
Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale. 1. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui all' del presente regolamento, i piani ed i progetti, per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale, vengono approvati con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. 2. L'approvazione dei piani e dei progetti deve avvenire comunque entro novanta giorni dalla presentazione degli stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;341#art-4

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