Art. 2
Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale.
In vigore dal 5 dic 1994
Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il finanziamento totale.
1. La richiesta del finanziamento totale dei piani e dei progetti è presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge l'istruttoria singolarmente per ciascun piano e progetto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione. L'istruttoria riguarderà, tra l'altro:
a) esame di ammissibilità volto a verificare, d'intesa con le amministrazioni competenti per materia, la rispondenza formale dei piani e progetti ai requisiti di cui all' del decreto ministeriale 31 gennaio 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
b) esame di valutabilità ed attendibilità, d'intesa con le amministrazioni competenti per materia, dei dati presentati a corredo dei piani e dei progetti ai fini dei conseguenti effetti occupazionali;
c) valutazione micro-economica di merito sotto il profilo dell'apporto occupazionale in relazione ai requisiti di cui all' ed alle categorie previste dall' del decreto ministeriale 31 gennaio 1989 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. Nel corso dell'istruttoria, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sente il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e dei rappresentanti delle regioni nelle quali i progetti devono venire realizzati. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, il Ministero prescinde dal parere richiesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;341#art-2