Art. 3

Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento.

In vigore dal 5 dic 1994
Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento. 1. La richiesta della partecipazione al finanziamento di progetti e piani già approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito, è presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una volta acquisita l'istruttoria effettuata dai soggetti che hanno già dato la loro approvazione, provvederà entro trenta giorni ad una valutazione micro-economica di merito sotto il profilo dell'apporto occupazionale. 3. Tale valutazione riguarderà anche i programmi di formazione e di aggiornamento professionale, l'inquadramento iniziale e finale dei lavoratori, l'efficacia formativa e la capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;341#art-3

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