Art. 3
Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento.
In vigore dal 5 dic 1994
Istruttoria dei piani e dei progetti per i quali si richieda al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento.
1. La richiesta della partecipazione al finanziamento di progetti e piani già approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito, è presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una volta acquisita l'istruttoria effettuata dai soggetti che hanno già dato la loro approvazione, provvederà entro trenta giorni ad una valutazione micro-economica di merito sotto il profilo dell'apporto occupazionale.
3. Tale valutazione riguarderà anche i programmi di formazione e di aggiornamento professionale, l'inquadramento iniziale e finale dei lavoratori, l'efficacia formativa e la capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;341#art-3