Art. 5

Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento.

In vigore dal 5 dic 1994
Approvazione dei piani e dei progetti per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento. 1. Entro trenta giorni dalla conclusione della valutazione micro-economica di merito, di cui all' del presente regolamento, i piani ed i progetti, per i quali si richiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la partecipazione al finanziamento, vengono approvati con decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 2. L'approvazione dei piani e dei progetti deve avvenire comunque entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'istruttoria già effettuata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;341#art-5

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