Art. 6
Incarichi ad esperti
In vigore dal 16 mar 1994
1. L'Agenzia si avvale della collaborazione di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, con incarico conferito, a tempo pieno o parziale, ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con incarico di consulenza ai sensi dell'art. 29 della medesima legge.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, nei limiti indicati nel quadro B della tabella allegata al presente regolamento, dal comitato direttivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-25;144#art-6