Art. 9

Oneri a carico di altri enti

In vigore dal 16 mar 1994
1. Gli oneri relativi al personale e per l'attività dei componenti del comitato di coordinamento restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. 2. Le amministrazioni rappresentate o assistite dall'Agenzia nella contrattazione decentrata, su richiesta del comitato direttivo, mettono a disposizione, con oneri a proprio carico, sedi e mezzi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 11
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-25;144#art-9

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