Art. 8

Gestione finanziaria e controllo

In vigore dal 16 mar 1994
1. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla legge e dal presente regolamento, nei limiti del fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470. 2. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha la durata di un anno, coincidente con quello solare. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi, unitamente alle relative relazioni illus- trative, dal presidente dell'Agenzia all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li approva, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro i successivi trenta giorni. Il bilancio consuntivo è trasmesso con la relativa relazione, non oltre quindici giorni dalla sua approvazione, alla Corte dei conti ai fini del controllo consuntivo. 3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dalla relazione di due revisori dei conti, nominati rispettivamente con decreto del Ministro per la funzione pubblica e con decreto del Ministro del tesoro.
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