Art. 4
Comitato di coordinamento
In vigore dal 16 mar 1994
1. Il comitato di coordinamento è costituito da quattordici rappresentanti delle amministrazioni pubbliche comprese nei comparti di contrattazione collettiva, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dall'Unione delle province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), dall'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere), dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici non economici, dalla Conferenza dei presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, dalla Conferenza permanente dei rettori delle università, nonché dalla Conferenza dei direttori generali del personale dei Ministeri, allargata ai direttori generali delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ed ai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione. La Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome designa quattro componenti e la Conferenza dei direttori generali dei Ministeri designa tre componenti.
2. Il comitato di coordinamento coadiuva il comitato direttivo, cui fornisce pareri per la definizione di questioni attinenti al personale di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. Nell'ambito del comitato di coordinamento è eletto un coordinatore, che annualmente è sostituito da altro componente, con il criterio della rotazione delle rappresentanze. Il coordinatore convoca le riunioni del comitato e ne fissa l'ordine del giorno.
4. In sede di prima applicazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli organismi di cui al comma 1, per quanto di rispettiva competenza, designano al presidente dell'Agenzia i componenti del comitato di coordinamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-25;144#art-4