Art. 2
Comitato direttivo
In vigore dal 16 mar 1994
1. Il comitato direttivo esercita i compiti attribuiti dalla legge all'Agenzia. Elegge, fra i suoi componenti, il presidente. Delibera le norme ordinamentali interne per l'ordinamento dei servizi e, valutati i carichi di lavoro, propone, dopo un biennio di attività dell'Agenzia, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica modifiche al contingente di personale di cui all' ed alla tabella allegata; delibera le norme ordinamentali interne concernenti l'amministrazione e la contabilità; approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo. Le delibere relative sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per la funzione pubblica, entro quindici giorni dall'invio; le delibere riguardanti le norme ordinamentali interne concernenti l'amministrazione e la contabilità sono approvate d'intesa con il Ministro del tesoro.
2. Il comitato direttivo, con delibera, dispone che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni siano esercitate da un altro componente e può delegare propri compiti a singoli componenti dello stesso comitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-25;144#art-2