Art. 7
C o m p e n s i
In vigore dal 18 nov 1994
1. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata, ai sensi dell'art. 32, comma 4, e dell'art. 29, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'indennità da corrispondere ai componenti del comitato direttivo dell'Agenzia.
2. Al personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando fuori ruolo o di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a valere sul fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, spetta un'indennità, con importi e modalità determinate con delibera del comitato direttivo, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo criteri stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. L'importo dell'indennità non deve comunque superare la misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non è cumulabile con altri trattamenti accessori erogati dall'amministrazione di appartenenza. La delibera del comitato direttivo, da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo dell'Agenzia è sottoposta all'esame dei revisori dei conti in sede di relazione sul predetto bilancio preventivo. La delibera è successivamente approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero del Tesoro. Resta fermo quanto previsto dall', comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-25;144#art-7