Art. 1

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 16 mar 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto in particolare, l'art. 50 del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che istituisce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerata l'esigenza di disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui al citato art. 50; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993; Sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla quale lo schema del presente decreto è stato trasmesso in data 24 novembre 1993, al fine di acquisirne il parere, che è stato reso con nota del 26 novembre 1993; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: . Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 1. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, istituita dall'art. 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, di seguito denominata Agenzia, ha personalità giuridica, è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L'Agenzia ha sede in Roma. 2. L'Agenzia ha il fine di rappresentare le pubbliche amministrazioni per la contrattazione delle condizioni dell'impiego pubblico allo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettività con il minore onere per essa, attenendosi alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, impartite ai sensi degli articoli 50, commi 1, 4 e 5, e 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificati dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470. 3. Entro il primo trimestre di ciascun anno l'Agenzia presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con la indicazione anche di un quadro di confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato. Sulla base della relazione dell'Agenzia, il Dipartimento della funzione pubblica riferisce annualmente al Parlamento sulla disciplina e sulle condizioni del pubblico impiego nell'ambito della relazione prevista dall'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-25;144#art-1

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