Art. 9

Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva

In vigore dal 12 lug 1996
Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva 1. L'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data di insediamento provvede a dare pubblico avviso mediante affissione all'albo pretorio e nei consueti luoghi pubblici dell'inizio della attività di accertamento dei debiti per la successiva redazione del piano di estinzione, indicando il termine entro il quale deve provvedere a norma di legge. 2. Ai creditori già riconosciuti dal consiglio dell'ente, ai creditori che chiedono l'iscrizione ed a tutti gli altri comunque rilevati, l'organo straordinario di liquidazione invia la comunicazione di inizio del procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione, di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiedendo, se non acquisiti, la trasmissione di ogni atto, documento o memoria. 3. Per le vertenze giudiziarie in corso, l'organo straordinario di liquidazione richiede ed effettua, se possibile, transazioni per la sorte capitale, gli interessi e gli accessori. 4. L'organo straordinario di liquidazione, sulla base dei documenti raccolti, delibera l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva e dà comunicazione agli interessati dell'esclusione e della responsabilità personale degli ordinatori delle spese, precisando i motivi del provvedimento. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 11 GIUGNO 1996, N. 336. 6. I creditori non inseriti nella massa passiva del piano di estinzione possono fare richiesta all'organo straordinario della liquidazione dando dimostrazione del credito da loro vantato nei confronti dell'ente, sino a che non interviene l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno del piano di estinzione. Sino a quel momento l'organo della liquidazione, se ritiene giustificata la pretesa del creditore, apporta al piano di estinzione le relative modificazioni e le trasmette alla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, per il seguito di competenza.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-24;378#art-9

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