Art. 10

Contenuto e forma del piano di estinzione .

In vigore dal 12 lug 1996
(Contenuto e forma del piano di estinzione). 1. Il piano di estinzione è costituito dalle passività e dalle attività inserite nel piano di rilevazione e da quelle accertate successivamente all'esecutività del predetto piano, ed è redatto con i medesimi criteri utilizzati per quest'ultimo, sia ai fini dell'ammissibilità dei debiti, sia al fine della formazione della massa attiva. 2. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva disponibile fra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori degli enti è prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprietà dell'ente locale, fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto e comunque riducendo prioritariamente il mutuo stesso di un importo pari alla quota residua. In caso di massa attiva insufficiente è previsto il riparto proporzionale alla massa passiva. 3. Al piano di estinzione sono allegati i provvedimenti di diniego, e relativa documentazione, eventualmente adottati nei confronti di richieste pervenute successiva mente al piano di rilevazione, e ritenute non inseribili nella massa passiva, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell' del presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-24;378#art-10

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